Una legge regionale per l’AGRICOLTURA SOCIALE

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La Giunta regionale ha approvato la PROPOSTA DI LEGGE “Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana” presentata della vicepresidente e assessora STEFANIA SACCARDI durante la seduta di lunedì 1° agosto.

Una proposta di legge di iniziativa dell’assessorato all’agroalimentare per disciplinare l’AGRICOLTURA SOCIALE IN TOSCANA, a seguito della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e del successivo DM 12550/2018 del 21/12/2018 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale) pubblicato sulla G.U. della Repubblica il 20-6-2019.

Qui il comunicato stampa della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi

 

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CONTINUA L’ITER
PER ARRIVARE ALL’APPROVAZIONE DELLA PDL

L’iter di approvazione di una proposta di legge prevede quanto segue:
Dopo il passaggio in Giunta (avvento durante la seduta del 1° agosto per la PdL sull’Agricoltura sociale) la proposta passa al Consiglio che ne cura l'assegnazione alle Commissioni consiliari competenti.
Le Commissioni esaminano gli atti e riferiscono al consiglio sulle proposte esaminate.
Il Consiglio, dopo la discussione generale sulla proposta di legge, la vota articolo per articolo e, con votazione finale, nella sua interezza.
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio la legge viene trasmissione da parte del Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta, che la promulga entro 10 giorni dal ricevimento.
Le leggi sono pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione non oltre il 20° giorno dalla data di promulgazione ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo il diverso termine stabilito dalla legge.

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QUALI SONO LE ATTIVITA’ DI
AGRICOLTURA SOCIALE

Dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 Disposizioni in materia di agricoltura sociale (1):
Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di  persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 , e successive modificazioni, di migranti e rifugiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; (2)
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1. (3)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 settembre 2015, n. 208
(2) Lettera così modificata dall' art. 48-ter, comma 1, D.L. 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 .
(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 dicembre 2018, n. 12550
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IL TESTO DELLA PROPOSTA

Il testo della PdL è disponibile nella banca dati degli atti della Giunta 

Proposta di legge n.1 del 01-08-2022

Oggetto:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE E MODIFICHE ALLA L.R. 30/2003 

Tipo pubblicazione: Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

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LA PROPOSTA IN SINTESI

Estratto della relazione illustrativa della PdL “Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana”:

Con la presente proposta di legge, nel rispetto del suddetto quadro normativo nazionale (l.141/2015 e DM) s’intende di disciplinare lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale in Toscana.

In particolare, viene istituito l’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale denominati “Fattorie sociali” e si disciplina, dal punto di vista amministrativo, gli adempimenti propedeutici all’esercizio delle attività di agricoltura sociale.

La proposta di legge inoltre nel disciplinare gli immobili per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale, prevede che possano essere utilizzati gli immobili ad uso abitativo già esistenti sul fondo. Mentre riguardo ai manufatti e agli annessi viene stabilito che possono essere utilizzati, oltre a quelli già esistenti sul fondo, anche nuovi manufatti o annessi realizzati ai sensi e nel rispetto dell’articolo 70 e dell’articolo 73 della l.r. 65/2014 (Norme per il governo del territorio).

Inoltre, considerato che le attività di agricoltura sociale, essendo per loro natura intrinsecamente interdisciplinari, presuppongono la collaborazione tra più ambiti, con la presente proposta di legge viene istituita una cabina di regia tecnica, quale luogo di confronto anche con il mondo universitario, per il monitoraggio e l’elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale sul territorio regionale, che opererà in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per Agricoltura sociale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche.

La proposta interviene anche sulla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo in Toscana) per eliminare tutti i riferimenti all’agricoltura sociale (denominate “attività sociali e di servizio per le comunità locali”) che, a seguito dell’approvazione di questa proposta di legge non potranno più essere svolte nell’ambito delle attività agrituristiche, ma saranno tenute a conformarsi alla presente disciplina.

Infine, considerato che per la piena operatività della normativa regionale in materia di agricoltura sociale è necessario dettagliare dal punto di vista strettamente tecnico i requisiti e le modalità per lo svolgimento delle attività, le competenze formative e professionali e le modalità per l’iscrizione nell’elenco delle fattorie sociali, è prevista l’approvazione di un regolamento. La proposta subordina l’entrata in vigore delle presenti disposizioni all’entrata in vigore del regolamento di attuazione.

Pubblicato il:
11.08.2022
Article ID:
122822089