L. 141/2015 Disposizioni in materia di agricoltura sociale

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Queste le disposizioni nazionali in materia di agricoltura sociale:

-Legge 141/2015 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" 
-DM n.12550 del 21/12/2018 "Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale" (pubblicato sulla GU n. 143 a giugno 2019)

 

Di seguito alcuni punti salienti della legge 141

Finalità

La legge, nel rispetto dei princìpi previsti della Costituzione e delle competenze regionali, promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

 

Definizioni

Per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali dirette a realizzare:

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti con decreto del Mipaaf, i requisiti minimi e le modalità relativi alle sopradette attività.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti.

 

Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale

I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.

Le regioni e le province autonome possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

 

Interventi di sostegno

  • Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

  • I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche.

  • Nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

  • Con apposito decreto del Mipaaf sono definiti requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di agricoltura sociale.

  • Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tale fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.

Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale.

 

 

Pubblicato il:
01.09.2020
Article ID:
12841480