Immobili per agriturismo e trasferimenti di volumetrie: no della Corte Costituzionale

immagine articolo

La Corte costituzionale, con sentenza del 13 aprile 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale Toscana numero 15 del 24 maggio 2022 che riguarda le disposizioni in materia di immobili destinati all'attività agrituristica.

Quindi è illegittimo consentire agli imprenditori agrituristici di trasferire volumi esistenti neanche per interventi di addizione volumetrica, come invece era previsto nella l.r. 30/2003 con le modifiche che erano state apportate con la l.r. 15/2022 impugnata dal Governo per illegittimità costituzionale e quindi oggetto della sentenza della Corte Costituzionale.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale il testo coordinato dell’art. 17 della l.r. 30/2003 risulta essere il seguente:

Art. 17 Immobili destinati all'attività agrituristica
1.
Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica:
a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune li-mitrofo;
b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;
c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da:
  1) interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 71, comma 1, lettera l), della l.r. 65/2014;
  2) addizioni volumetriche di cui all’articolo 71, comma 1, lettera g), della l.r. 65/2014;
  3) addizione volumetrica di cui all’articolo 71, comma 1 bis, e all’articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014;
  [3 bis) trasferimenti di volumetrie di cui all’articolo 71, comma 2, e all’articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014, all’interno del medesimo territorio comunale o all’interno della proprietà aziendale la cui superficie
sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei se-guenti interventi: a) interventi di addizione volumetrica; b) interventi di trasferimento
del volume in prossimità di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessità di rea-lizzare opere di urbanizzazione primaria
;]
(115)
  4) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 71, comma 1, lettera c). della l.r. 65/2014;
  5) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’articolo 71, comma 1, lettera h), della l.r. 65/2014;
  6) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 134, comma 1, lettera i), della l.r. 65/2014.
d) gli edifici posti all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa per l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, e gli eventi promozionali di cui all’articolo 15 (116). (38)
2. L’attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d’uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione.

nota 115. Numero prima inserito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 7. Poi dichiarato illegittimo con sentenza n. 68 del 2023 della Corte costituzionale, che si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003), che appunto inseriva il numero 3 bis) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003.

 

 

Il testo della l.r. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo in Toscana” completo e coordinato con le varie modifiche che si sono succedute nel tempo è disponibile al link della “Raccolta normativa del Consiglio Regionale”

 

Tra le risorse correlate il comunicato Stampa dalle Vice Presidente e Assessora all'agricoltura Stefania Saccardi

Pubblicato il:
08.05.2023
Article ID:
153676685