Il Cacciucco livornese entra a pieno titolo fra i piatti della tradizione agroalimentare toscana......La celebre zuppa di pesce è stata inserita formalmente nell'elenco delle ricette dei 461 Prodotti Agroalimentari tradizionali della Toscana (PAT), sostenuti e tutelati per legge come patrimonio culturale italiano...... Articolo completo su ToscanaNotizie
Qui l'elenco dei PAT (in corso di aggiornamento per il cacciucco)
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Tutti i Prodotti Agroalimentari tradizionali della Toscana (PAT) possono essere somministrati presso le strutture agrituristiche della Toscana a prescindere dalla provenienza dei prodotti utilizzati, in quanto come indicato nelle linee guida operative per la somministrazione pasti alimenti e bevande in ambito agrituristico (DD 6112 del 4/5/2017) "Nel caso di produzione in proprio di prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) censiti nell'elenco regionale è possibile utilizzare anche materie prime non reperite ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Regolamento (n. 46/2004 e smi), in quanto
....non è tanto il prodotto iniziale, ma bensì il "prodotto/pietanza finale" ottenuto secondo la ricetta che testimonia e demarca il legame con il territorio e la tradizione storico culturale.
...Per la preparazione della pietanza tradizionale è quindi necessario seguire dettagliatamente la scheda presente nell'elenco regionale, scheda che ben può costituire l'informativa scritta che deve essere fornita al cliente ai sensi del comma 5 art. 13 del Regolamento: 5. "L'origine e la provenienza dei prodotti è indicata agli ospiti tramite informazioni scritte riportate nella lista delle pietanze…".
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Regolamento n.46/2004 di attuazione della l.r. 30/2003 e smi (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana)
Testo Art. 13 Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande.
1. Ai sensi dell'articolo 15 della legge nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, nelle degustazioni e assaggi, e negli eventi promozionali sono utilizzati prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani.
2. I prodotti aziendali sono quelli prodotti in azienda originati nel territorio regionale e quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni anche esterne. Sono equiparati ai prodotti aziendali quelli prodotti da aziende agricole locali e/o regionali con le quali l'imprenditore sottoscrive specifici accordi che sono conservati presso l'azienda. Per i prodotti degli allevamenti un periodo significativo dell'ultima fase deve essere svolto in azienda nel territorio regionale.
3. I prodotti certificati toscani utilizzabili sono:
a) i prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) della Toscana;
b) i prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) della Toscana;
c) i prodotti a marchio Agriqualità della Toscana;
d) i prodotti biologici di aziende della Toscana;
e) i prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana;
f) i vini a denominazione d'origine (DO) della Toscana (29).
4. I prodotti di origine toscana, anche se non certificati toscani, sono quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nel territorio toscano e anche se trasformati, ottenuti comunque da prodotti coltivati, allevati, cacciati, pescati o raccolti nel territorio toscano. Per le aziende situate in prossimità dei confini amministrativi regionali, sono prodotti locali anche quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nei comuni non toscani confinanti, secondo gli stessi principi di cui al primo alinea.
5. L'origine e la provenienza dei prodotti è indicata agli ospiti tramite informazioni scritte riportate nella lista delle pietanze. In particolare sono indicati quali sono i prodotti aziendali propri e la provenienza degli altri prodotti impiegati.
6. Per il completamento delle pietanze possono essere utilizzati:
a) gli ingredienti complementari essenziali, quali spezie, coloniali e altri non ottenibili in Toscana;
b) i prodotti necessari per le pietanze di uso comune dell'ospitalità e della cucina tradizionale toscana, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione di alimenti e bevande;
c) i prodotti e gli ingredienti di difficile reperimento in ambito regionale, anche per particolari condizioni meteo-climatiche, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione di pasti, alimenti e bevande.
7. È consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute.