Riportiamo gli ultimi aggiornamenti dal parlamento sul tema dell'agricoltura sociale.
Dalle "Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca":
"La proposta che tende a favorire lo sviluppo e la diffusione delle prestazioni di carattere innovativo a sostegno dei soggetti svantaggiati, promuovendo l'agricoltura sociale per facilitare l'accesso alle prestazioni essenziali, in particolare nelle zone rurali.
Si definisce agricoltura sociale le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, integrano in modo sostanziale e continuativo l'attività agricola con una delle seguenti ulteriori attività:
a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni;
b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi ‑
per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti di cui alla lettera a).
L'art. 4 ammette che gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori (OP), di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti e per servizi dell'agricoltura sociale. All'art. 6 diversi sostegni tra cui quello per cui gli enti pubblici territoriali e non territoriali prevedono criteri di priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale."