Il marchio “Agriqualità” e il Regolamento dell’Agriturismo

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Il marchio "Agriqualità"

Agriqualità è il marchio di processo registrato dalla Regione Toscana per identificare e promuovere i prodotti agroalimentari realizzati con tecniche di agricoltura integrata.

L'agricoltura integrata è stata disciplinata inizialmente dal Regolamento (CEE) n. 2078/92 relativo a metodi di produzione agricola compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale. Numerose aziende agricole toscane hanno aderito a tale regolamento e proprio questo dato ha spinto la Regione Toscana a continuare a promuovere tale modalità produttiva con una propria legge (L.R. 25/99) con la finalità di favorire la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agroalimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata nell'obiettivo di sostenere il reddito degli agricoltori.

Tra le risorse correlate l'elenco dei prodotti e produttori dell'AGRIQUALITA'

Il regolamento dell'Agriturismo

Regolamento n. 46/R /2004 di attuazione della l.r. 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana"

Articolo 13 Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande

1. Ai sensi dell'articolo 15 della legge nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, nelle degustazioni e assaggi, e negli eventi promozionali sono utilizzati prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani.

2. I prodotti aziendali sono quelli prodotti in azienda originati nel territorio regionale e quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni anche esterne. Sono equiparati ai prodotti aziendali quelli prodotti da aziende agricole locali e/o regionali con le quali l'imprenditore sottoscrive specifici accordi che sono conservati presso l'azienda. Per i prodotti degli allevamenti un periodo significativo dell'ultima fase deve essere svolto in azienda nel territorio regionale.

3. I prodotti certificati toscani sono quelli a denominazione d'origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), Agriqualità, biologici, prodotti agroalimentari tradizionali e vini a denominazione d'origine (DO).

4. I prodotti di origine toscana, anche se non certificati toscani, sono quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nel territorio toscano e anche se trasformati, ottenuti comunque da prodotti coltivati, allevati, cacciati, pescati o raccolti nel territorio toscano. Per le aziende situate in prossimità dei confini amministrativi regionali, sono prodotti locali anche quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nei comuni non toscani confinanti, secondo gli stessi principi di cui al primo alinea.

5. L'origine e la provenienza dei prodotti è indicata agli ospiti insieme al prezzo delle pietanze, tramite informazioni scritte riportate nella lista delle pietanze. In particolare sono indicati quali sono i prodotti aziendali propri e la provenienza degli altri prodotti impiegati.

6. Per il completamento delle pietanze da somministrare è consentito l'utilizzo di ingredienti complementari, quali spezie coloniali e altri non ottenibili in Toscana, nonché la somministrazione di prodotti di uso comune dell'ospitalità tradizionale.

7. E' consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute.

 

Tra le risorse correlate le linee guida operative per la somministrazione pasti in agriturismo Decreto Dirigenziale 2220/2013

 

 

 

Pubblicato il:
07.04.2016
Article ID:
13318080