Impianto geotermico senza prelievo di fluido o di limitata potenza

Impianto geotermico senza prelievo di fluido o di limitata potenza

Il Dlgs 190 del 2024 (riprendendo quanto già definito dal Decreto MITE 30 settembre 2022) individua specifiche sonde geotermiche riconosciute attività libera o realizzabili con PAS.
Già la LR 39/2005 in applicazione del DLgs 22/2010 aveva stabilito che le sonde geotermiche per climatizzazione edifici sono soggette a SCIA comunale.
Quando invece si tratta di un piccolo impianto di produzione di calore o anche energia elettrica tramite il prelievo di fluido geotermico è necessario presentare una istanza alla Regione di "concessione di derivazione di acqua".

Attenzione: La ricerca della risorsa geotermica è soggetta a preventiva Verifica di VIA mentre l'utilizzo industriale (coltivazione) di tale risorsa è soggetto a VIA. Fanno eccezione (art. 10 comma 7 del DLgs 22/2010) gli impianti di potenza inferiore a 1 MW alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi e le sonde geotermiche laddove piccole (art 13 Dlgs 190/2024). Vedi il D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda.

Tipo di impianto

Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di VIA

Procedura da seguire

Tipologie in Allegato A Sez I del Dlgs 190/2024 comprensive delle opere connesse (NB già DM 30/9/2022 art. 3 comma 1):

s) sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali;

Attività “Libera” senza necessità di acquisire alcun assenso fermo restando il rispetto di tutte le norme urbanistiche, tecniche e di sicurezza vigenti
MA vedi eccezioni 1 e 2 alle righe seguenti

Comunicazione preliminare tramite modulo art. 7 Dlgs 190/2024
MA vedi eccezioni 1 e 2 alle righe seguenti

Eccezione 1: Tipologie in Allegato A Sez I (vedi riga sopra) laddove soggetti al solo vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/04 art. 136 lettere B o C

Preliminare autorizzazione paesaggistica di cui all’art 7 Dlgs 190/2024, poi Attività “Libera” senza necessità di acquisire altri assensi, fermo restando il rispetto di tutte le norme urbanistiche, tecniche e di sicurezza vigenti.
Nel caso di vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/04 art. 136 lettera C si può omettere l’autorizzazione paesaggistica qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici.

Adempimenti paesaggistici di cui alla casella precedente, poi Comunicazione preliminare tramite modulo art. 7 Dlgs 190/2024

Eccezione 2: Tipologie in Allegato A Sez I (vedi riga sopra) laddove:
a) ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette, o all'interno di siti della rete Natura 2000 (comma 2 art.7 Dlgs 190/24)
b)
presenti vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità … - comma 2 art.7 Dlgs 190/24)
c)
presenti interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico o interferenze nella fascia di rispetto stradale o modifiche agli accessi esistenti o apertura di nuovi accessi (comma 8 art.7 Dlgs 190/24).

Procedura abilitativa semplificata- PAS
(è necessaria disponibilità del sito di impianto e conformità urbanistica; altrimenti verificare possibilità istanza di AU)

Presentazione della PAS al Comune

Qualora non ricomprese nelle righe precedenti, tipologie in Allegato B Sez I del Dlgs 190/2024, comprensive delle opere connesse (NB già DM 30/9/2022 art. 3 comma 2):

n) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 100 kW, con profondità non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;

Procedura abilitativa semplificata- PAS
(è necessaria disponibilità del sito di impianto e conformità urbanistica; altrimenti verificare possibilità istanza di AU)

Presentazione della PAS al Comune

Impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido, per climatizzazione edifici

SCIA (art. 16 LR 39/2005, DLgs 22/2010 art. 10 commi 2 e 5)

NB E’ fattispecie provvisoriamente ancora esistente, in attesa della nuova legge regionale di adeguamento al Dlgs 190/2024.

Presentazione della SCIA al Comune

Impianto geotermico con prelievo di fluido se la profondità è fino ai 400 m e la potenza termica è inferiore a 2 MW termici.
Eventuale produzione elettrica con ciclo binario ad emissione nulla

"Concessione di derivazione acqua pubblica" (art. 15 LR 39/2005, DLgs. 22/2010 art. 10 comma 1 e 4 e RD 1775/33)
L'atto in questione autorizzerà anche un eventuale impianto di produzione elettrica

Istanza alla Regione – Genio Civile territorialmente competente
Nel caso vi sia un connesso impianto di produzione elettrica copia dell'istanza sarà inoltrata anche al Settore competente per l’autorizzazione energetica.
Il Genio Civile provvederà a riunificare in una unica procedura tutte le analisi necessarie

Qualora non ricompresi nelle righe precedenti e qualora non di competenza autorizzatoria statale (sulla competenza statale vedi casella sotto) impianti geotermoelettrici di potenza fino a 300 MW

Concessione/autorizzazione regionale

Istanza alla Regione

Impianti geotermici, laddove:

- pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010, o

- di potenza superiore a 300 MW

Concessione/autorizzazione statale

Istanza al M.A.S.E.

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