Impianti a biomasse - biogas -bioliquidi (produzione di energia elettrica e-o calore) nonché cogenerativi non a biomasse

Impianti a biomasse - biogas -bioliquidi (produzione di energia elettrica e-o calore) nonché cogenerativi non a biomasse

Le biomasse sono una fonte rinnovabile che si può presentare sotto forma solida, liquida o gassosa. Anche in questo caso in base alla potenza, alle caratteristiche del combustibile e dell'impianto, variano le procedure amministrative che sono riassunte nello schema qui sotto.
Per impianti cogenerativi si intendono invece tutti gli impianti che presentano produzione combinata di energia elettrica e calore, anche quando non alimentati a biomassa. La cogenerazione offre la possibilità di produrre energia ad alta efficienza (oltre 80%).

Aree non idonee agli impianti di produzione elettrica da biomassa e criteri regionali di installazione:
- il Paer 2015 (Allegato 2 alla Scheda A.3) ha stabilito particolari prescrizioni per gli impianti di produzione elettrica da biomassa, ovvero le "aree non idonee" all'installazione di determinate tipologie di impianti nonché prescrizioni per l'inserimento nel contesto paesaggistico degli impianti.
- Visualizza le aree non idonee succitate su GEOscopio

Attenzione: In caso di cumulo con impianti vicini, o impianti a "rischio rilevante", o aree a particolare sensibilità ambientale (vedi "Linee Guida" di cui al D.M. Ambiente 30/3/2015), gli impianti di produzione energetica da biomassa e tutti gli impianti cogenerativi sono soggetti a preventiva Verifica di VIA statale (o direttamente VIA quando in Aree Naturali Protette) se di potenza termica superiore a 25 MW. In tutti gli altri casi gli impianti di produzione energetica da biomassa sono soggetti a preventiva Verifica di VIA statale se di potenza termica superiore a 50 MW. Vedi il D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda e la L.R. 10/2010.

Tipo di impianto

Tipologia di autorizzazione,
fatti salvi eventuali adempimenti di VIA

Procedura da seguire

Impianti a biomassa/biogas aventi entrambe le seguenti caratteristiche:

- realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio;

- aventi una capacità di generazione fino a 500 kWe

Attività libera (art. 17 comma 5 della LR 39/2005 e paragrafo 12.3 let. B delle Linee guida nazionali e art. 6bis e 123 del DPR 380/2001 e art. 25bis del DL 91/2014) fermo restando Autorizzazione Emissioni (AUA) per biomasse solide >1 MWt o biogas >1 MWt

NB E’ fattispecie provvisoriamente ancora esistente, in attesa della nuova legge regionale di adeguamento al Dlgs 190/2024.

Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori, allegando eventuali nullaosta (si tratta di una CILA in quanto manutenzione straordinaria edilizia: vedi link)

Tipologie in Allegato A Sez I del Dlgs 190/2024 (comprensive delle opere connesse):

l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;

p) unità di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza nominale utile fino a 200 kW;

o) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW;

Attività “Libera” senza necessità di acquisire alcun assenso fermo restando il rispetto di tutte le norme urbanistiche, tecniche e di sicurezza vigenti
MA vedi eccezioni 1 e 2 alle righe seguenti

Comunicazione preliminare tramite modulo art. 7 Dlgs 190/2024
MA vedi eccezioni 1 e 2 alle righe seguenti

Cogenerativi con capacità di generazione massima inferiore a 50 kW elettrici

Attività libera (art.17 comma 4 LR 39/2005, paragrafo 12.3 let. A delle Linee guida nazionali e art.27 L 99/2009)
NB E’ fattispecie provvisoriamente e formalmente ancora esistente, ma riproposta nelle nuove semplificazioni.

Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori, allegando eventuali nullaosta

Eccezione 1: Tipologie in Allegato A Sez I (vedi riga sopra) laddove soggetti al solo vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/04 art. 136 lettere B o C

Preliminare autorizzazione paesaggistica di cui all’art 7 Dlgs 190/2024, poi Attività “Libera” senza necessità di acquisire altri assensi, fermo restando il rispetto di tutte le norme urbanistiche, tecniche e di sicurezza vigenti.
Nel caso di vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/04 art. 136 lettera C si può omettere l’autorizzazione paesaggistica qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici.

Adempimenti paesaggistici di cui alla casella precedente, poi Comunicazione preliminare tramite modulo art. 7 Dlgs 190/2024

Eccezione 2: Tipologie in Allegato A Sez I (vedi riga sopra) laddove:
a) ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette, o all'interno di siti della rete Natura 2000 (comma 2 art.7 Dlgs 190/24)
b)
presenti vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità … - comma 2 art.7 Dlgs 190/24)
c)
presenti interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico o interferenze nella fascia di rispetto stradale o modifiche agli accessi esistenti o apertura di nuovi accessi (comma 8 art.7 Dlgs 190/24).

Procedura abilitativa semplificata- PAS
(è necessaria disponibilità del sito di impianto e conformità urbanistica; altrimenti verificare possibilità istanza di AU)

Presentazione della PAS al Comune

Qualora non ricomprese nelle righe precedenti, tipologie in Allegato B Sez I del Dlgs 190/2024 (comprensive delle opere connesse):

m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione:

1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;
2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;


r) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
s) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;

l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;
u) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
t) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW;

Procedura abilitativa semplificata- PAS
(è necessaria disponibilità del sito di impianto e conformità urbanistica; altrimenti verificare possibilità istanza di AU)

Presentazione della PAS al Comune

Impianti a biomassa (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza nominale inferiore a 200 kW elettrici (se si tratta di biomassa gassosa, inferiore a 300 kW elettrici)

PAS (art. 16 bis LR 39/2005)
NB E’ fattispecie provvisoriamente e formalmente ancora esistente, ma riproposta nelle nuove semplificazioni.

Presentazione della PAS al Comune

Cogenerativi (escluso quelli realizzabili come attività libera) con capacità di generazione massima inferiore a 1 MW elettrico, ovvero a 3 MW termici

PAS (art. 16 bis LR 39/2005, paragrafo 12.4 let. A delle Linee guida nazionali, art.27 L 99/2009) fermo restando Autorizzazione Emissioni (AUA) per biomasse solide >1 MWt o biogas >1 MWt
NB E’ fattispecie provvisoriamente e formalmente ancora esistente, ma ricompresa nelle nuove semplificazioni.

Presentazione della PAS al Comune

Qualora non ricompresi nelle righe precedenti (quindi non realizzabili come “attività libera” o con PAS) e qualora non di competenza statale, impianti di produzione energetica da biomassa/biogas o impianti cogenerativi anche non da biomassa, con loro opere connesse:

h) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo aventi capacità di generazione:

1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti a biomassa;
2) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;


l) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
m) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW;

g) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
p) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW fino a 300 MW;
q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;

Autorizzazione unica, ex art. 13 LR 39/2005, della Regione
(per gli impianti a biomassa, biogas è necessaria disponibilità del sito di impianto)

Istanza alla Regione - Settore "autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia”

Impianti di produzione energetica da biomassa/biogas o impianti cogenerativi anche non da biomassa (con loro opere connesse), laddove di potenza superiore a 300 MW termici o elettrici

Autorizzazione unica (art. 9 Dlgs 190/2024) statale
(per gli impianti a biomassa, biogas è necessaria disponibilità del sito di impianto)

Istanza al M.A.S.E

Aggiornato al: Article ID: 238876745