IMPORTANTE….. contrariamente a quanto auspicato anche le aziende che già esercitano attività agrituristiche all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione devono procedere con la PRESENTAZIONE DELLA DUA per la CONCESSIONE DEL MARCHIO "AGRITURISMO ITALIA" entro il 31/12/2017.
Abbiamo tentato di sistemare al meglio la questione della concessione del marchio in oggetto (di proprietà del MIPAAF) per le strutture agrituristiche già in esercizio all'entrata in vigore della nuova classificazione, ma purtroppo non è stato possibile rimandare la sottoscrizione dell'accettazione del disciplinare al momento che l'imprenditore doveva ripresentare una DUA Agrituristica per variazioni "sostanziali" (cioè posti ospite, tipologia attività,...).
E' già disponibile su Artea una nuova DUA limitata alla concessione del Marchio Agriturismo Italia, dove gli unici dati obbligatori da inserire sono i dati identificativi della DIA/SCIA Agrituristica presentata al SUAP o dell'ultima variazione SCIA se sono intervenute variazioni.
A disposizione tra le risorse correlate le indicazioni di dettaglio per la nuova DUA
Logicamente le aziende agricole che compilano per la prima volta una DUA Agrituristica, oppure le aziende agrituristiche già in esercizio che devono compilare una nuova DUA per variazioni sostanziali, troveranno nella DUA Agrituristica anche il riquadro per la concessione del Marchio Agriturismo Italia, quindi NON dovranno procedere con la presentazione di questa nuova DUA limitata alla concessione del marchio.
Quanto sopra in linea con quanto previsto dalla Delibera DGR 567 del 29/5/2017 "L.R. 30/2003 - Regole e procedure per la concessione della licenza d'uso del marchio "Agriturismo Italia" e sistema di controllo dell'uso del marchio".
La delibera oltre a specificare le procedure per la concessione del Marchio e il suo utilizzo, richiama l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 24 c 5 lettera d) della l.r. 30/2003 (da 250,00 a 1.500,00 euro) nei seguenti casi:
- utilizzo del marchio ufficiale "Agriturismo Italia" senza aver sottoscritto la relativa DUA sul sistema ARTEA
- utilizzo del marchio ufficiale "Agriturismo Italia" dopo la revoca;
- utilizzo del marchio ufficiale "Agriturismo Italia" in modo ingannevole o improprio;
- violazione dell'articolo 5 dell'allegato A del DM 3 giugno 2014.(art. 5 Limitazioni all'uso del Marchio. Il Marchio non può essere apposto su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto, essendo destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e l'offerta complessiva dell'agriturismo)