A seguito del riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura la legge regionale 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana" è stata recentemente modificata tramite la l.r.14/2016.
Con le modifiche sono state trasferite alla Regione Toscana le competenze di vigilanza e controllo sulle strutture agrituristiche che prima erano attribuite alle Province e sono stati aggiornati alcuni riferimenti alla legge regionale sul governo del territorio (ora l.r. 65/2014).
Con l'occasione per gli imprenditori agrituristici è stato abrogato l'obbligo della comunicazione dei "prezzi servizi e attrezzature".
Da evidenziare che permane l'obbligo di esposizione delle tariffe con le stesse modalità precedenti, dal momento che ai sensi dell'art. 11 della legge è obbligatorio esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell'anno, da cui risulti la classificazione attribuita.
Ecco il testo della l.r. 30/2003 coordinato con le ultime modifiche