Il 14 Marzo, presso il Mipaaf si è parlato di come la nuova programmazione possa essere importnate per l'agricoltura sociale. Di seguito il resoconto.
"Giuseppe Cacopardi (Mipaaf) ha curato l'introduzione al convegno ribadendo come la programmazione 2014-2020 può rappresentare occasione di un ulteriore sviluppo della Agricoltura Sociale (AS)
L'agricoltura sociale come opportunità per lo sviluppo rurale
Francesca Giarè (INEA)
Occorre partire dalla riflessione generale che l'agricoltura ha sempre svolto una funzione sociale a presidio del territorio, rispondendo a diverse esigenze, dalla produzione primaria e conservazione della biodiversità alla necessità Tutela ambiente e presidio del territorio conservazione delle tradizioni fino all'offerta oggi di servizi educativi e servizi sociali con l'inclusione di soggetti più deboli delle (risposta alle esigenze e ai bisogni del territorio).
Per l'AS non esiste una definizione univoca, a livello nazionale. Si parte da cosa è, cioè dalla produzione primaria (anche non grossi volumi) che segue i cicli dell'agricoltura e non si può parlare di AS nel campo delle esperienze "simboliche" , le così dette terapie verdi. L'AS coinvolge dunque nella produzione primaria soggetti a bassa contrattualità rispondendo così ad esigenze del territorio con la presenza di diverse professionalità, nel campo agricolo e nel campo sociale, anche in collaborazione di istituzioni locali. Per l'AS occorre un contesto coeso, nel senso che le esperienze sono nate in territori coesi dove una rete di persone ha lavorato inizialmente in modo spontaneo. Le regole e la politica sono arrivate dopo le prime esperienze che si sono realizzate in Toscana, Calabria, Veneto che sono anche le regioni dove oggi ci sono delle norme legislative.
Attualmente c'è una proposta di legge nazionale quadro, ma a livello locale si sono avute delle norme anche in mancanza di un quadro normativo nazionale
L'AS è parte dalla multifunzionalità dell'agricoltura (l'agricoltura svolge contemporaneamente più funzioni: produttiva, sociale, ambientale, culturale e assieme all'esigenza di una produzione primaria produce anche altri benefici – bio AS energie verdi) e dalla diversificazione dell'azienda agricola (l'azienda che diversifica l'attività con l'agriturismo la didattica il commercio, i servizi sociali ).
Seguono qualche esempio di pratiche di AS compreso l'esempio sulla società della salute della Valdera. Segue la parte su Europa 2020 con il principio trasversale che i diversi strumenti di finanziamento devono operare in maniera integrata.
FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale
FSE - Fondo sociale europeo
FC - Fondo di coesione
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
FEAMP - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
La programmazione 2020 parla di Europa intelligente sostenibile inclusiva
crescita intelligente, economia conoscenza e innovazione
crescita sostenibile, un'economia più efficiente più verde e competitiva
crescita inclusiva, un'economia con occupazione che favorisca la coesione sociale
Nel FEASR la priorità 6 prevede "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" e tra gli obiettivi dobbiamo prendere a riferimento gli obiettivi tematici:
3- promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura
8-promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori
9- promuovere l'inclusione sociale
Nell'obiettivo tematico 3 dobbiamo considerare il paragrafo che prevede un aumento delle attività economiche profit e non profit di tipo sociale (AS) quindi imprese che offrono servizi a contenuto sociale
Nell'obiettivo tematico 8 dobbiamo considerare il paragrafo sul favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione di soggetti svantaggiati
Nell'obiettivo tematico 9 dobbiamo considerare il mondo delle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale che certo facilita l'accesso all'occupazione per i soggetti svantaggiati
Articoli del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 (FEASR) utilizzabili per l'A.S.
14 Formazione
15 Servizi di consulenza
18 Investimenti in immobilizzazioni materiali
19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
20 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
27 Costituzione di associazioni di produttori
35 Cooperazione
42/44 Metodo leader
L'esperienza della Regione Veneto nella programmazione delle attività di AS
Giorgio Trentin (Regione Veneto) Agronomo
Per la passata programmazione PSR definisce nel campo della AS come un'occasione non colta, i risultati non sono stati quelli attesi. Le misure coinvolte sono state la 311 con investimenti in strutture e acquisto di attrezzature per le fattoria sociali e la misura 321 per i servizi essenziali (per la mobilità di disabili e per servizi di terapia , reinserimento sociale.
E' stato quindi costituito con delibera (2012) di giunta un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti con competenze nel sociale e nel campo agricolo e del lavoro per individuare gli ostacoli (anche normativi) e individuare cosa occorre per lo sviluppo della AS
a giugno 2013 la regione Veneto ha approvato la l.r. 14/2013 Disposizioni in materia di agricoltura sociale
La Regione del Veneto promuove l'AS come aspetto della multifunzionalità delle attività agricole… possono svolgere attività di AS (fattorie sociali) gli imprenditori agricoli art. 2135 CC le cooperative sociali e altri soggetti pubblici o privati che svolgano le attività del 2135 CC…
La legge prevede una iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali
Per il nuovo PSR 2020
AS = occorre integrazione tra le politiche dell'agricoltura del lavoro e del sociale
per l'inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali
I fondi per i quali occorre una integrazione sono:
FEASR politiche agricole (priorità 6 "inclusione sociale e lo sviluppo economico delle zone rurali")
FESR politiche di coesione
FSE politiche per la formazione e l'occupazione
Gli articoli del Reg. (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 sul FEASR utilizzabili per l'AS sono:
Art. 14 e 15 Formazione
Art. 19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese: MISURA 9.4 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole"
Art. 35 "Cooperazione" lettera K) Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare
L'impianto per l'AS nella nuova programmazione potrebbe essere il seguente
Utilizzare l'art. 35 (cooperazione) comma 5 (elementi di costo) le seguenti lettere:
a) studi sulla zona
b) costo dell'animazione
c) coordinamento e attività amm.va (i costi di esercizio della cooperazione)
d) i costi diretti dei progetti
con tasso di contribuzione fino al 100% per queste lettere
Utilizzare l'articolo 19 per gli investimenti nella aziende agricole (con tasso di contribuzione max del 90%)
Utilizzare l'articolo 15 per la consulenza (max 1.500 euro a beneficiario)
Discussione
Durante la discussione è emersa la possibilità dell'utilizzo dei PEI per l'AS
La strategia Europa 2020 introduce un nuovo strumento per favorire l'innovazione: i partenariati europei per l'innovazione (PEI).
Dal reg. n. 1305 del 17 dicembre 2013 sul FEASR alcuni passaggi…
il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È importante che raggruppi tutti i soggetti coinvolti a livello unionale, nazionale regionale, offrendo agli Stati membri nuovi spunti su come razionalizzare, semplificare e coordinare meglio iniziative e strumenti esistenti integrandoli all'occorrenza con nuove attività.
La realizzazione di progetti innovativi sotto l'egida del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura dovrebbe essere affidata a gruppi operativi composti di agricoltori, gestori forestali, comunità rurali, ricercatori, consulenti di ONG, imprenditori e altri soggetti interessati all'innovazione nel settore agricolo. Affinché tali progetti possano giovare all'insieme del settore, tali risultati in materia di innovazione e scambi di conoscenze all'interno dell'Unione e con i paesi terzi dovrebbero essere divulgati.
Articolo 53 - Rete del partenariato europeo per l'innovazione
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 55. Essa consente il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori.
2. La rete PEI ha le seguenti finalità:
a) favorire gli scambi di esperienze e di buone pratiche;
b) stabilire un dialogo tra gli agricoltori e la comunità della ricerca e favorire la partecipazione di tutti i portatori d'interesse al processo di scambio delle conoscenze.
3. La rete PEI svolge le seguenti attività:
a) funge da help desk e informa gli interessati sul PEI;
b) incoraggia la formazione di gruppi operativi ed informa riguardo alle opportunità offerte dalle politiche dell'Unione;
c) favorisce lo sviluppo di iniziative di poli e di progetti pilota e di dimostrazione che possono riguardare, tra l'altro, le seguenti questioni:
i) l'aumento della produttività, redditività economica, sostenibilità, del rendimento e dell'efficienza in termini di risorse nel settore agricolo;
ii) l'innovazione a sostegno della bioeconomia;
iii) la biodiversità, i servizi ecosistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche;
iv) prodotti e servizi innovativi per la filiera integrata;
v) apertura di nuove opportunità in termini di prodotti e mercati per i produttori primari;
vi) qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e una dieta sana;
vii) riduzione delle perdite post-raccolto e dei residui alimentari;
d) raccoglie e diffonde informazioni nell'ambito di competenza del PEI, compresi i risultati della ricerca e le nuove tecnologie in materia d'innovazione e scambio di conoscenze e scambi con paesi terzi nel settore dell'innovazione.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e operativa della rete PEI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84."