Pubblicato sul BURT il DPGR 14/R del 29-3-2017 -
Il 15 APRILE 2017 ENTRONO IN VIGORE LE MODIFICHE al regolamento di attuazione della legge regionale sull'agriturismo e fattorie didattiche
Oltre all'adeguamento a quanto disposto dalla normativa nazionale per il sistema della CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE AGRITURISTICHE, le modifiche interessano:
- l'utilizzo di prodotti per il completamento delle pietanze
- la macellazione in azienda di pollame e lagomorfi allevati in azienda
- la lavorazione delle carni
- l'ospitalità gratuita per camper presso le aziende agricole
- il riallineamento atti relativi alle tabelle delle ore lavoro e dei valori della produzione lorda stabilite in relazione alle colture, agli allevamenti e alle attività agrituristiche
- l'interoperabilità tra piattaforma Artea e piattaforma STAR in materia di DUA/SCIA agrituristica
Le modifiche sono contenute nel DPGR 14/R del 29/3/2017 pubblicato sul BURT n.12 - parte I- del 31/3/2017.
Questo il TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO di attuazione della l.r. 30/2003 sull'agriturismo e fattorie didattiche pubblicato sul BURT
Le recenti modifiche al regolamento di attuazione della l.r. 30/2003 sull'agriturismo in Toscana in breve:
La CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE in Toscana dal 15 APRILE sarà adeguata ai criteri omogenei approvati a livello nazionale. Le aziende già in esercizio a tale data saranno automaticamente classificate al PRIMO LIVELLO. Le aziende che offrono PERNOTTO (con o senza altre attività agrituristiche aggiunte) potranno presentare dichiarazione di nuova classificazione se in possesso dei requisiti per accedere a livelli superiori al primo. A breve saranno diffuse ulteriori precisazioni in merito.
Per quanto attiene la SOMMINISTRAZIONE PASTI rimane inalterato l'impianto della l.r. 30/2003 per cui la base per la somministrazione pasti alimenti e bevande è costituita dai prodotti aziendali integrati da prodotti di aziende agricole toscane e certificati toscani. Con le modifiche al regolamento di attuazione della l.r. 30 adesso approvate si interviene quindi sul COMLETAMENTO DELLE PIETANZE che (come era già stabilito nella precedente stesura del regolamento in causa) può avvenire mediante l'utilizzo di prodotti non aziendali: la modifica normativa si sostanzia in un maggiore dettaglio di quanto già previsto dal regolamento di attuazione, preso atto difficoltà applicative riscontrate in questi anni da parte di molti operatori.
Devono essere utilizzati per la somministrazione pasti in agriturismo:
a) i prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) della Toscana;
b) i prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) della Toscana;
c) i prodotti a marchio Agriqualità della Toscana;
d) i prodotti biologici di aziende della Toscana;
e) i prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana;
f) i vini a denominazione d'origine (DO) della Toscana.
Per il completamento delle pietanze possono essere utilizzati:
a) gli ingredienti complementari essenziali, quali spezie, coloniali e altri non ottenibili in Toscana;
b) i prodotti necessari per le pietanze di uso comune dell'ospitalità e della cucina tradizionale toscana, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione;
c) i prodotti e gli ingredienti di difficile reperimento in ambito regionale, anche per particolari condizioni meteo-climatiche, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione.
Per quanto attiene la macellazione, per accordare le istanze di semplificazione degli operatori del settore agrituristico e l'esigenza di garantire la sicurezza alimentare, nonché per favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari zootecnici attraverso la FILIERA CORTA, sono state introdotte norme che consentono la MACELLAZIONE IN AZIENDA DI PICCOLE QUANTITÀ DI POLLAME E LAGOMORFI allevati in azienda (massimo 500 capi/anno per polli e 500 capi/anno per conigli e lepri), nel rispetto del Reg. (CE) 29/04/2004, n. 853/2004 il cui ambito di applicazione non comprende la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale. Fermo restando l'obbligo di procedure di autocontrollo le modifiche introdotte dettagliano le misure di corretta prassi igienica atte a prevenire eventuali contaminazioni che devono essere adottate.
Per le stese motivazioni sono state introdotte e dettagliate anche le norme per la LAVORAZIONE, SEZIONAMENTO E TRASFORMAZIONE DELLE CARNI (ottenute dalla macellazione in locali dell'azienda o extra aziendale) a condizioni che siano rispettate specifiche prescrizioni e limiti.
Nell'ambito dell'OSPITALITÀ IN SPAZI aperti è stata introdotta la possibilità di OSPITALITÀ GRATUITA PER CAMPER PRESSO LE AZIENDE AGRICOLE PER MASSIMO 24 ORE. La sosta è possibile fino a 10 mezzi senza alcuna prescrizione e oltre 10 mezzi con dispositivi antincendio. Si tratta di una tipologia di attività agrituristica "atipica" in quanto non direttamente integrante del reddito agricolo, ma che risponde all'esigenza di consentire agli imprenditori agricoli della Toscana di partecipare a circuiti nazionali e regionali, anche già presenti, tramite i quali l'imprenditore può promuovere la vendita dei propri prodotti aziendali o determinate attività agrituristiche quali la somministrazione pasti. Si tratta di una attività da esercitare previa presentazione della relazione agrituristica (DUA) e segnalazione certificata inizio attività (SCIA). Questa attività non incide sul monte ore dell'attività agrituristica.
Per quanto attiene ORE LAVORO E I VALORI DELLA PRODUZIONE STANDARD da applicare per il calcolo della principalità dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica, con le ultime modifiche al Reg. 46/2004 è stato approvato il necessario riallineamento tra l.r. 22/2015 sul trasferimento delle funzioni dalle province alla Regione Toscana (per il calcolo delle ORE LAVORO E I VALORI DELLA PRODUZIONE STANDARD il riferimento è la Delibera 476 del 24/5/2016, Allegato A)
In ultimo, ma non certo per importanza, sono state introdotte alcune modifiche in materia di SCIA AGRITURISTICA per tener conto delle esigenze emerse durante l'esperienza maturata nell'applicazione e in conseguenza dello sviluppo dell'interoperabilità tra il Sistema telematico di accettazione regionale (STAR) e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Tramite tale l'interoperabilità è resa disponibile una modalità di scambio dati che elenca le SCIA di tipo agrituristico ricevute dalla piattaforma STAR utilizzata dagli Uffici Suap dei Comuni, specificando per ognuna: l'identificativo dell'atto, la data di trasmissione e la tipologia di intervento in oggetto (avvio, variazione, cessazione). Tale sistema permetterà per il futuro di disporre di un archivio regionale delle strutture agrituristiche costantemente aggiornato senza gravare sull'amministrazioni comunali competenti per l'aggiornamento manuale dell'archivio regionale.
Le modifiche sopra esposte effettuate sul reg. 46/2004 di attuazione della l.r. 30/2003 sono state ampiamente condivise con il territorio prima della presentazione da parte dell'Assessore Remaschi in Giunta: sono state consultate a più riprese le principali associazioni del settore agricolo e sono stati realizzati tre incontri pubblici sul territorio ad Arezzo Lucca e Firenze nei mesi di novembre/dicembre 2016.