Elenchi

Elenchi

La Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 30 gennaio 2023: Modificazioni e integrazioni alla Deliberazione Giunta Regionale 5 febbario 2018 n. 103 “Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo“ indica le disposizioni per l’istituzione dei seguenti elenchi regionali:

 

Elenco delle varietà di vite


Elenco delle varietà di vite

Possono essere classificate idonee alla produzione di uva da vino in Regione Toscana esclusivamente le varietà di vite incluse nel Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite istituito ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.

Al punto 20 (Classificazione delle varietà di vite idonee alla produzione di uva da vino) dell'allegato A alla deliberazione Giunta regionale n. 59 del 30 gennaio 2023, la Regione disciplina le modalità per la classificazione delle varietà di viti idonee alla produzione di uva da vino o in osservazione nel proprio territorio.

Affinché un vitigno possa essere impiantato o innestato per la produzione di uva da vino nell'ambito della Regione Toscana deve essere inserito nell’Elenco delle varietà di vite idonee alla produzione di uva da vino o in osservazione.


Normativa di riferimento

Delibera Giunta Regionale n. 59 del 30 gennaio 2023: Modificazioni e integrazioni alla Deliberazione Giunta Regionale 5 febbario 2018 n. 103 “Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo”.

 

Elenco delle menzioni vigna


La DGR 59/2023 al punto 6 disciplina le disposizioni per l’istituzione dell’elenco regionale delle menzioni vigna di cui all’articolo 31, comma 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino).

L’elenco è costituito sulla base delle menzioni vigna registrate nello schedario viticolo, tenuto presso ARTEA, da parte dei conduttori entro il 31 maggio di ogni anno e presenta la specificazione se la menzione si riferisce a un toponimo o a un nome tradizionale.

Per “toponimo” si intende il nome di un luogo o di una località, diverso dal nome di un Comune (amministrativo, catastale) o di una frazione; per nome tradizionale si intende un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) tradizionalmente attribuito all’area vitata corrispondente alla relativa superficie vitata, in uso da almeno 5 anni. 

ARTEA pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco regionale delle menzioni vigna il primo di agosto di ogni anno. Dette menzioni possono essere utilizzate nella etichettatura dei vini DOP prodotti a partire dalla campagna vendemmiale in corso.

Normativa di riferimento:

Delibera Giunta Regionale n. 59 del 30 gennaio 2023: Modificazioni e integrazioni alla Deliberazione Giunta Regionale 5 febbario 2018 n. 103 “Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo”.

 

Elenco dei vigneti eroici e storici


La DGR 59/2023 al punto 21 disciplina le disposizioni per l’istituzione dell’elenco regionale dei vigneti eroici o storici di cui all’articolo 5, comma 2 del Decreto ministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020, adottato in attuazione dell’articolo 7, comma 3 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.

L’elenco è istituito presso ARTEA ed è costituito sulla base delle superfici vitate registrate nello schedario dai conduttori come vigneti storici e/o eroici.

Si definiscono “eroiche” le superfici vitate che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

  • pendenza media del terreno superiore al 30%;
  • altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su altopiani
  • sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
  • localizzazione nelle piccole isole.

Si definiscono “storiche” le superfici vitate la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960. Inoltre la coltivazione del “vigneto storico” deve rispettare almeno una delle seguenti condizioni:

  • utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione
  • presenza di sistemazioni idraulico agrario storiche o di particolare pregio paesaggistico  


Normativa di riferimento:

Delibera Giunta Regionale n. 59 del 30 gennaio 2023 Modificazioni e integrazioni alla Deliberazione Giunta Regionale 5 febbario 2018 n. 103 “Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo”

 

Per informazioni:

Dirigente responsabile Gennaro Giliberti
Referenti: Paola Faggi, Federico Bucci, Monica Panerai
e-mail: vitivinicolo@regione.toscana.it

 

Aggiornato al: Article ID: 16493437