Etichetta del marchio di qualità "Prodotto di Montagna"

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Definite a livello regionale, le procedure per l’etichetta “Prodotto di montagna”. Il marchio di qualità “Prodotto di montagna” è un marchio facoltativo europeo, che prevede una apposita “etichetta” specifica per prodotti provenienti da aree montane.

 

Tale etichetta, oltre a sottoscrivere la particolare provenienza del prodotto, riconosce un valore sociale e di tenuta del territorio agli operatori di quelle aree. Gli operatori che coltivano in zone montane, potranno quindi scegliere volontariamente di applicare sull’etichetta dei propri prodotti, la dicitura “Prodotto di montagna”.

 

Chi sceglie di usufruire di tale dicitura, dovrà apporre sulla confezione il logo istituto appositamente dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Si tratta di un’indicazione da utilizzare in “autocontrollo”, ovvero gli operatori che scelgono di applicarla sono responsabili del suo utilizzo e della dizione “Prodotto di Montagna”, hanno quindi l’obbligo della tracciabilità, ma non quello di sottoporsi alle verifiche degli Organismi di controllo terzi, previsti ad esempio per altre certificazioni di qualità, come DOP, IGP e STG.

 

La possibilità di utilizzare l’indicazione è riservata alle produzioni di qualità di quei territori individuati come montani ovvero le zone montane ai sensi dell’art. 32, par 1 a) del Reg. UE 1305/2013 e non aree perimetrate per altri vincoli o svantaggi. L’elenco dei territori è disponibile nel servizio web gis della Regione “Geoscopio”.

 

L’operatore che utilizza tale indicazione è obbligato ad inviare entro 30 giorni dall’avvio della produzione, l’apposita Comunicazione per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di Montagna” alla Regione in cui è situata, l’azienda di produzione o trasformazione.

Per quanto concerne la localizzazione delle aziende, si segnala che in caso di Comune parzialmente montano, i prodotti provenienti dalla parte “non montana” non possono fregiarsi di tale logo, fatte salve specifiche deroghe stabilite per la macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse e spremitura dell’olio di oliva, che possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

 

Ugualmente è concessa una deroga per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione al 3 gennaio 2013, in tal caso possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

 

Come ha dichiarato la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, questo regime di qualità consentirà di valorizzare meglio il lavoro dei produttori delle zone montane e i consumatori potranno riconoscere più facilmente dalle etichette le autentiche produzioni di montagna e supportare queste attività e il loro valore non solo economico, ma sociale e ambientale.

 

Articolo tratto da "Dimensione Agricoltura" - Cia Toscana ►►

 

Decreto Ministeriale recante disposizioni nazionali sull'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" ►►

 

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Pubblicato il:
11.03.2021
Article ID:
47392210