Decreto Sostegni (DL n. 41/2021): le misure per l'agricoltura

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Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
 

Da oggi entra in vigore il Decreto Sostegni (DL 41/2021) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021.

 

Tra le misure previste, si evidenziano quelle rivolte al settore agricolo.
 

Art. 19. Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura
 

Modifica il primo comma dell’articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, disponendo l'estensione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021. Per tale disposizione è previsto lo stanziamento di risorse pari a 301 milioni di euro per il 2021.

 

Art. 39. Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura


E' disposto l'incremento di 150 milioni di euro per l’anno 2021 della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito dall’articolo 1, comma 128, della legge di bilancio 2021. Tali misure saranno specificamente individuate mediante uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, i quali definiranno i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.


Inoltre, sono previste le misure a sostegno delle attività economiche.


Art. 1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA

 

E' previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Rientrano, quali possibili beneficiari anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali ad eccezione dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della disposizione medesima, di coloro che hanno attivato la partita IVA dopo tale data, degli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR e degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Il contributo spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.
 

L’importo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 e quello del 2019, pari al:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
 

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. A scelta del contribuente, il contributo può essere erogato come contributo diretto, oppure riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24 e lo stesso non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

 

Art. 3. Fondo autonomi e professionisti
 

E' disposto un incremento, pari a 1.500 milioni di euro, della dotazione finanziaria iniziale del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019 (articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020). La platea dei beneficiari del presente esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, nonché dagli iscritti alle gestioni speciali dell’Ago.

 

Consulta il DL n. 41/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  ►►

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto ►►

 

Pubblicato il:
30.03.2021
Article ID:
50406488