Decreto Rialncio del 13/05/2020 - artt. 183 -184 misure di interesse per gli agriturismi

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Il 13 maggio è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto "Rilancio".

Si riportano gli articoli 183 e 184, di interesse per gli agriturismi:

Art.183 Tax credit vacanze

  1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
  2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
  3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:                                                             a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;                                                                                                                                       b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;                   c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
  4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
  5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

Relazione illustrativa
Il comma 1 riconosce in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed &breakfast.
Il comma 2 prevede che il credito sia utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
I commi 3 e 4 disciplinano le condizioni e le modalità di applicazione della misura.
In particolare, quanto alle condizioni prescritte a pena di decadenza, il comma 3 prevede che: 1) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; 2) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; 3) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il comma 4, invece, dispone che il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d' imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
Il comma 5 prevede che lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Si dispone inoltre che, accertata la mancata integrazione (anche parziale), dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi dei commi precedenti. All'Agenzia delle entrate è demandato il compito di provvedere al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
Al comma 6 si prevede, infine, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative della disposizione in parola (anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.).

 

 

Art.184 Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

 

  1. 1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 2019, sono esentati dalla prima rata relativa all'anno 2020, dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:              a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;                         b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori delle entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 155 158,7 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazione illustrativa
La disposizione prevede l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali.

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il:
14.05.2020
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23470108