Il 22/01/2014 in parlamento è stato adottato un testo base, viste le ulteriori proposte in materia. Di seguito un breve riassunto.
"Da un'indagine nella precedente legislatura è emersa l'esigenza, di un intervento normativo che individui a livello nazionale i principi regolatori dell'attività, al fine di costruire un quadro unitario di riferimento per la legislazione regionale, di coordinare il complesso delle politiche e delle competenze interessate e di fornire le basi per lo sviluppo di tutte le potenzialità di queste esperienze.
In ambito europeo, l'agricoltura sociale ha trovato una sua prima definizione, come specifica area di intervento delle politiche pubbliche, nella programmazione dei fondi legati allo sviluppo rurale.
La decisione del Consiglio 2006/144/CE, che definisce gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, individua tra le priorità dello sviluppo rurale comunitario il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e la promozione della capacità locale di occupazione e diversificazione.
Nell'ambito del pacchetto di proposte per la riforma della politica agricola comune (PAC), presentato dalla Commissione europea nel mese di ottobre 2011 e in via di definizione la proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR) (COM(2011)627), all'articolo 6 individua l'inclusione sociale come una tra le sei priorità dell'Unione europea in tale ambito. In particolare, sono indicate le attività volte a favorire la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con specifico riguardo ai seguenti aspetti: favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione; stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.
All'inclusione sociale fa riferimento anche la proposta di regolamento sul programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (COM(2011)809), che si ricollega alla «strategia Europa 2020», nella quale la ricerca e l'innovazione sono il fulcro dell'azione per centrare gli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In particolare, viene indicata la necessità: di rafforzare la solidarietà nonché l'inclusione sociale, economica e politica e le dinamiche interculturali positive in Europa e con i partner.
La proposta di legge in esame ha il fine di dettare i principi di riferimento per la disciplina degli aspetti essenziali delle esperienze di agricoltura sociale.
L'articolo 1 individua le finalità della legge, collegando l'agricoltura sociale al ruolo multifunzionale che il settore è chiamato a svolgere dopo l'introduzione del decreto legislativo n. 228 del 2001, recante norme per l'orientamento e modernizzazione del settore agricolo.
Il provvedimento in esame amplia il novero delle attività connesse inserendo tra le stesse anche l'agricoltura sociale, intesa come attività di servizi sociali, sociosanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo.
L'articolo 2, definisce la nozione di agricoltura sociale, intesa come le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che – in forma singola o associata con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 328 del 2000, legge quadro sull'assistenza– integrano la attività prevalente agricola con le seguenti attività: inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e diversamente abili; fornitura di prestazioni e di servizi sociali, sociosanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati.
L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie leggi al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi; in caso di inerzia, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, è chiamato a definire con decreto i relativi requisiti.
L'articolo 4 stabilisce la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori, costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale e con un volume minimo di produzione pari a 90.000 euro. L'articolo in esame introduce, quindi, una qualificazione specialistica per le organizzazioni di produttori legata al tipo di attività, da valutare alla luce dell'attuale normativa sulle organizzazioni di produttori caratterizzata da un profilo trasversale che interessa la generalità dei prodotti.
L'articolo 5 prevede la possibilità di utilizzare i locali esistenti sul fondo agricolo per l'esercizio di tale attività, assimilati, ad ogni effetto, ai fabbricati rurali. Le regioni sono chiamate a disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio.
L'articolo 6 reca taluni interventi di sostegno. In tal senso si prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono le gare per i servizi di fornitura alle mense scolastiche e agli ospedali possano prevedere criteri di priorità per i prodotti provenienti dall'agricoltura sociale. Uguali criteri di priorità potranno essere definiti per l'assegnazione delle terre demaniali e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia. L'articolo 6 prevede inoltre che i comuni potranno, poi, definire particolari modalità per valorizzare nei mercati agricoli di vendita diretta i prodotti dell'agricoltura sociale.
L'articolo 7 istituisce, infine, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, anche attraverso la raccolta dei dati, promuovere iniziative di coordinamento, svolgere azioni di comunicazione ed animazione territoriale.
L'articolo 8, infine, istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con una dotazione, a partire dall'anno 2013, pari a 15 milioni di euro.
In conclusione, ritiene necessario – considerato l'alto valore umano e sociale delle esperienze di agricoltura sociale – fornire le basi per lo sviluppo di tutte le relative potenzialità con un adeguato provvedimento legislativo.
In tale prospettiva, dichiara di condividere l'impostazione emersa nella precedente legislatura, in favore di un intervento normativo che individui a livello nazionale i principi regolatori dell'agricoltura sociale, al fine di costruire un quadro unitario di riferimento per la legislazione regionale e di coordinamento del complesso delle politiche e delle competenze interessate.
Sottolinea pertanto che nella definizione del testo legislativo la Commissione dovrà considerare l'importanza della relazione con il mondo del sociale e dell'istruzione, coinvolgendo anche le competenze degli organi parlamentari e dei Ministeri competenti per tali settori.
In generale, ritiene altresì opportuno consultare, attraverso un ciclo di audizioni anche tutti i soggetti e organizzazioni interessate."
In allegato a questo articolo il documento completo.